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Agevolazioni prima casa - la nozione di abitazione di lusso

La Suprema Corte, con ordinanza 2 settembre 2016, n. 17555, è tornata sulla nozione di abitazione di lusso ai fini dell'applicabilità o meno delle agevolazioni prima casa. Il Giudice di legittimità, nella suddetta pronuncia, ha affermato che l'agevolazione “prima casa” non si applica alle abitazioni di lusso, per tali dovendosi intendere le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi una superficie utile complessiva superiore a mq., 200, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

Nel caso di specie la Commissione Territoriale Regionale aveva respinto l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Livorno che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in forza della ritenuta insussistenza dell'agevolazione "prima casa", riguardo ad immobile caduto nella successione del defunto padre, qualificato dal Fisco come abitazione di lusso. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha osservato che non è dato, obiettivamente, comprendere in alcun modo il percorso argomentativo seguito dai giudici di secondo grado nel ritenere la sussistenza nell'immobile in oggetto delle caratteristiche di abitazione di lusso. In effetti, ai sensi dell'art 5 del D.M 2 agosto 1969, debbono intendersi abitazioni di lusso le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

Con la suddetta pronuncia la Suprema Corte detta al Giudice del rinvio il principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza, cui attenersi, ovvero che nel computo dell'area da considerare ai fini della verifica delle condizioni per la sussistenza del beneficio in oggetto vanno esclusi solo "balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina", dovendo, invece, computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell'abitazione, ancorché privi del requisito dell'abitabilità, in quanto la succitata disposizione regolamentare non indica tali tipologie di ambienti tra quelli da escludere ai fini del suddetto calcolo.