• Di Biase - Ronchetti
  • Di Biase - Ronchetti
  • Di Biase - Ronchetti

News

Autovelox - obbligatoria la presenza di cartelli segnalatori

Con sentenza 29 luglio 2016, n. 15899 la Suprema Corte ha ribadito che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, l'art. 4 D.L. n. 121/2002, conv. in L. n. 168/2002, non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni alla P.A. ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni: ne consegue che la violazione di tale disposizione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione proposta da un automobilista avverso il verbale di accertamento della Polizia Municipale per la violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada. A sostegno dell’opposizione, il ricorrente deduceva la mancata segnalazione del controllo elettronico della velocità, effettuata soltanto all’ingresso del paese e l’invisibilità degli agenti accertatori, la cui autovettura, posta fuori dalla carreggiata, era seminascosta dalla vegetazione. Il Tribunale confermava la decisione del primo giudice.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale, ritenendo che il giudice di merito non avesse accertato se il cartello informativo della rilevazione elettronica era stato collocato in maniera efficiente rispetto allo scopo dell’art. 4 D.L. n. 121/2002.

I Giudici di legittimità, nel pronunciare quanto sopra, richiamavano la precedente giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai sensi della predetta norma, da considerarsi imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l'apposizione "in loco" di cartelli indicanti la presenza di "autovelox", dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione. La Corte ha puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell'atto di accertamento. La preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa.