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Agevolazioni prima casa - Immobili di lusso: la comproprietà non giustifica il frazionamento della superficie

In una recente pronuncia (trattasi dell'Ord., 14 aprile 2016, n. 7457) la Suprema Corte ha statuito che ai fini del riconoscimento dell'agevolazione c.d. "prima casa", l'acquisto di un unico cespite immobiliare da parte di due soggetti non giustifica il frazionamento della superficie utile complessiva tra i due acquirenti allo scopo di non ritenere integrati i presupposti legali per la classificazione dell'immobile tra quelli dotati del carattere di lusso.

A giudizio della Corte, ai fini della individuazione della superficie utile complessiva, la normativa di riferimento (ovvero il D.M. 2 agosto 1969) si limita a descrivere le caratteristiche dell'immobile senza attribuire alcuna specifica rilevanza alla destinazione che l'acquirente o gli acquirenti attribuiscono allo stesso. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prima casa, infatti, rileva la situazione esistente all'atto dell'acquisto e non quella successivamente realizzata dall'acquirente.

Nella concreta fattispecie, l'acquisto di un unico cespite immobiliare da parte di due soggetti non può giustificare, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione c.d. "prima casa", il frazionamento della superficie utile complessiva tra i due acquirenti in modo da considerare che il rogito notarile avesse avuto in realtà ad oggetto due autonome alienazioni relative a due piani dell'immobile che non raggiungevano, singolarmente considerati, la superficie utile complessiva pari a 240 mq.

A tale conclusione, osta, conclude la Cassazione, la contitolarità indivisa dei diritti sul bene tra soggetti tra loro estranei che consente a ciascun comproprietario la facoltà di usare il bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., norma che riconosce a ciascun comunista il diritto di fare parimenti uso del bene.