Violazione di un diritto assoluto - L'azione risarcitoria non è imprescrittibile
In una recente Sentenza (trattasi di Cass. n. 6833 del 8 aprile 2016) la Suprema Corte ha ribadito il principio (già precedentemente affermato dalle SU) secondo cui la violazione di un diritto assoluto, quale la vita, la libertà, la salute, la dignità e l'integrità morale della persona, che costituisca la causa petendi di un'azione risarcitoria, non trasforma, per una sorta di traslazione contenutistica, il conseguente diritto al risarcimento del danno in un diritto imprescrittibile.
La Corte di Cassazioe, con detta decisione, ha altresì specificato che il diritto de quo resta pertanto collocato tout court nell'area dell'illecito aquiliano, disciplinato in via generale dalla regola prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c., quale che sia il fatto illecito che abbia cagionato il danno, e qual che sia il diritto inciso dalla condotta illecita del danneggiante.
Nella fattispecie oggetto di pronuncia, il ricorrente aveva impugnato la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, vertendosi in tema di illecito extracontrattuale da asserito illecito endofamiliare, la domanda di risarcimento dei danni da lui patiti a seguito della scoperta delle cartelle cliniche relative a due suoi ricoveri presso i servizi psichiatrici ospedalieri, dovuti ad ingiustificate e pressanti richieste da parte del proprio ascendente.
La Corte territoriale adita, investita del gravame, rigettava l'impugnazione con sentenza che, impugnata per cassazione, è stata confermata anche dalla Suprema Corte.