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Opposizione a stato passivo: ammissibile la produzione in giudizio di nuovi documenti

Con sentenza n. 6368 del 1 aprile 2016 la Suprema Corte ha affermato che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, è consentito introdurre anche nuovi documenti non prodotti nella fase necessaria avanti al giudice delegato.

Invero,il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, come disciplinato a seguito del D. Lgs n. 169/2007, non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è pertanto regolamentato integralmente dall'art. 99 L.F., il quale prevede, al secondo comma, n. 4, che l'opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica al passivo.

 

Ne consegue che per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo, si ripete, natura impugnatoria.

 

Tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 L.F., segnando solo gli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 della citata legge, con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi di prova.

 

Nel caso in oggetto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di una banca, ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato censurando la condotta del giudice del merito che aveva concluso per il rigetto dell'impugnazione invocando una inesatta preclusione alle produzioni documentali in sede di opposizione allo stato passivo.