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Pignoramento e comunione legale - La tutela per il coniuge non debitore

In una recente decisione (trattasi di sentenza 31 marzo 2016, n. 6230) la Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sulla fattispecie della legittimità del pignoramento riferito ad un bene in parte ricadente nella comunione legale dei coniugi.

In ordine a tale fattispecie, la Corte ha ribadito la necessità e la contemporanea legittimità, in un contesto in cui è costante la qualificazione di quella comunione come comunione senza quote, dell'aggressione esecutiva di ognuno dei beni di essa facente parte, esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato -al lordo delle spese di procedura- della vendita del bene.

Detta soluzione, a parere della Corte, continua ad apparire, almeno finché il legislatore non riterrà di intervenire, la meno incoerente con il sistema, tutelando -mediante la notificazione al coniuge non debitore del pignoramento, poiché anche lui, pur non essendovi formalmente assoggettato, risente direttamente degli effetti dell'espropriazione in concreto posta in essere, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato per debito suo personale o proprio- almeno il suo diritto a non vedere uscire dalla comunione legale un bene, senza percepire quanto meno il controvalore lordo di esso -salve le regole di attribuzione di cui all'art. 195 e ss c.c.- in adeguato contemperamento della tutela dei creditori del coniuge debitore e della natura peculiare della sua contitolarità di diritti sui beni aggredibili.

Di seguito il principio di diritto ribadito nella predetta pronuncia:"per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto a pignoramento per l'intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l'altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti tutti della procedura, fino alla aggiudicazione ed al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell'opponente originaria non solo di caducare tali atti, ma pure di separare di quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l'intero, salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all'atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola".