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Omicidio stradale - La nuova disciplina in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la L. 23/3/2016 n. 41 che introduce il reato di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali.

Con l'introduzione dell'art. 589 bis c.p. il legislatore interviene in materia di circolazione stradale, con l'intento  di offrire una disciplina organica in relazione a fatti omicidiari commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale ovvero da conducenti ebbri o in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti (analoga disciplina è prevista per le lesioni personali gravi o gravissime di cui all'art. 590 bis c.p.).

Detto intervento si caratterizza unicamente per l'inasprimento sanzionatorio, nonostante l'esperienza insegni che soluzioni siffatte, oltre che portatrici di una significativa dose di irrazionalità nel sistema, spesso si sono rivelate inadeguate dal punto di vista della politica criminale.

Ad ogni modo, la nuova fattispecie è costruita in termini di delitto colposo, per cui consente di superare l'annosa questione relativa all'elemento psicologico che caratterizza i reati aggravati dalla violazione delle regole della circolazione stradale (colpa con previsione o dolo eventuale). Il comma 2 dell'art. 589 bis c.p.c. statuisce difatti "Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope …, cagioni per colpa la morte di una persona ….

La nuova norma cerca di racchiudere tutte le ipotesi di omicidio colposo in qualche maniera collegate alla circolazione stradale. In particolare, al comma 1 dell'art. 589 bis c.p., si punisce con la pena della reclusione da due a sette anni l'ipotesi per così dire base, vale a dire quella prima disciplinata dal comma 2 dell'art. 589 c.p. e relativa al fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Ai successivi commi sono previste, invece, le ipotesi aggravate: in particolare, al comma 2, si punisce con la pena della reclusione da otto a dodici anni l'omicidio stradale commesso dal conducente in stato di grave ebbrezza alcolica (oltre 1.5 g/l) o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti; per i conducenti professionali, invece, il comma 3 dell'art. 589 bis c.p. ritiene sufficiente un tasso alcolico superiore a 0.8 g/l.

Al comma 4, si punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio stradale commesso dal conducente in stato di ebbrezza alcolica media (tra 0.8 g/l e 1.5 g/l) ed al comma 5, dal conducente che ecceda i limiti di velocità (procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita) o che attraversi un'intersezione con il semaforo rosso o che circoli contromano o che inverta la marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Sono poi previsti vari aumenti di pena (per esempio: per il conducente privo della patente di guida o con patente sospesa o revocata, per il conducente che provochi la morte di più persone, per il conducente che, dopo aver cagionato l'omicio stradale, si dia alla fuga).

Sempre nell'ottica della comminazione di una pena esemplare, il legislatore all'art. 590 quater c.p. ha previsto il divieto di equivalenza o prevalenza di eventuali circostanze attenuanti con le circostanze aggravanti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 589 bis c.p. e di cui all'art. 589 ter c.p., per cui le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. In tal modo ha evitato che il giudice possa bilanciare le circostanze ed addivenire all'irrogazione di una pena che possa scendere al di sotto del minimo edittale.

È anche prevista una circostanza attenuante, in base alla quale la pena è diminuita fino alla metà, quando l'evento, pur cagionato dalle condotte imprudenti sopra descritte, sia conseguenza anche di una condotta della vittima o di terzi (comma 7 dell'art. 589 bis c.p.).

Particolarmente severe sono poi le sanzioni accessorie. E' previsto, difatti, che in caso di omicidio stradale sia comunque disposta la revoca della patente di guida, con la previsione di tempi particolarmente lunghi per poterla conseguire nuovamente: nel caso di fuga in seguito ad omicidio stradale si arriva addirittura a trenta anni.

In ultimo, sotto il profilo processuale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi di omicidio stradale, nei soli casi disciplinati dai commi 2 e 3 dell'art. 589 bis c.p. e, per quanto concerne la vocatio in ius, è prevista la citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica.