• Di Biase - Ronchetti
  • Di Biase - Ronchetti
  • Di Biase - Ronchetti

News

Responsabilità precontrattuale - In caso di rinuncia al rogito occorre pagare al venditore il mancato canone di affitto che avrebbe potuto percepire

La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse.

E' questo il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte in una recente decisione (Cass., 10 marzo 2016, n. 4718) con cui il giudice di legittimità ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata resa nel quadro di una controversia relativa ad un'azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale in seguito all'improvviso ed ingiustificato recesso di parte acquirente nell'imminenza della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare.

La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto che non deve essere escluso il risarcimento del danno commisurato ai canoni che sarebbero maturati per effetto della stipula della locazione sulla scorta del solo rilievo per cui il risarcimento dovuto ex art. 1337 c.c. non potrebbe ricomprendere il lucro cessante derivante dalla mancata stipula di un contratto diverso da quello di compravendita per cui era intercorsa la trattativa oggetto di causa. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto erronea l'affermazione giudiziale secondo cui il pregiudizio da ristorare doveva essere omogeneo a quello effettivamente sofferto e riferito, quindi, alla perdita di un'occasione di vendita.