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Selezione del personale - Perdita di chances esclusa se la graduatoria affidata alla società esterna non è vincolante

Il ricorso ad una procedura di selezione esterna affidata ad una società che operi una valutazione, con attribuzione di punteggio e formazione di una graduatoria, non implica ex se l'eliminazione della discrezionalità del committente nell'utilizzare la selezione, se non sia provato, a cura dell'interessato, che la graduatoria sia ritenuta vincolante per il committente. Tale il principio di diritto espressamente enunciato dal giudice di legittimità con Sent. 1 marzo 2016, n. 4031 relativa ad una controversia insorta tra il datore di lavoro ed un lavoratore che aveva lamentato la mancata assegnazione della qualifica dirigenziale all'esito della graduatoria formata da una società esterna specializzata nella selezione dei quadri direttivi.

A giudizio della Corte, la decisione organizzativa di avvalersi dell'opera di una società  specializzata in materia di ricerca e selezione di personale resta relegata al piano puramente interno, di ausilio agli organi competenti per le nomine, con conseguente esclusione di qualunque impegno negoziale, neppure assunto con comportamenti concludenti, a rispettare almeno in parte i risultati dell'operato del terzo.

Infatti, in mancanza di una autolimitazione dei suoi poteri gestionali, resta comunque rimessa al potere organizzativo del datore di lavoro la scelta dei dipendenti da promuovere: e ciò, conclude sul punto la Cassazione, per l'evidente esclusione, nello stesso affidamento ad una società esterna dell'incarico di selezionare possibili nominativi da valutare ai fini della promozione a dirigente, di alcun vincolo di tale selezione compiuta da un terzo per il datore di lavoro, in assenza di norme contrattuali o regolamentari che lo obblighino in tal senso.