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Appalto: Il direttore dei lavori risponde in solido con la ditta appaltatrice

Con recente ordinanza, la Suprema Corte (trattasi di ordinanza del 20 luglio 2021, n. 20704), ha statuito, nell'ambito di una controversia relativa all'esecuzione di un contratto d'appalto, che ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista - direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso.

Nel caso di specie, l'attore proponeva domanda di condanna della committente e della DL volta ad ottenere la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la prima per il consolidamento di immobile di sua proprietà, oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, e del contratto d'opera concluso con il secondo per inadempimento all'incarico di direttore dei lavori appaltati, sempre con obbligo di restituzione degli importi ricevuti e risarcimento del danno, istanze che venivano accolte dal Tribunale competente quanto alla risoluzione di entrambe le pattuizioni, di appalto e d'opera professionale, per colpa dei convenuti, rigettate le domande restitutorie, con condanna in solido dei medesimi al risarcimento dei danni quantificati in euro 79.839,37, accertata la concorrente e pari responsabilità degli stessi, oltre a condannare la società appaltatrice a pagare euro 4.648,11 a titolo di penale per il ritardo.

In virtù di appello interposto dai convenuti, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della società appellata e dell'originaria appaltante, in parziale accoglimento del gravame principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato il 30.05.1998, per essere il rapporto intervenuto fra la committente ed il professionista esaurito al momento del getto del tetto, seppure la prestazione resa fosse stata caratterizzata da plurimi inadempimenti, confermata comunque la condanna al risarcimento del danno in solido con la ditta appaltatrice sino alla concorrenza di euro 40.303,77, e accertata la corresponsabilità dell'appellante nel rapporto interno con la società costruttrice nella misura di un terzo, non potendo lo stesso essere chiamato a rispondere della cattiva esecuzione delle opere riguardanti l'impermeabilizzazione del tetto, trattandosi di lavori realizzati ormai terminato il suo incarico, e lo condannava a tenere indenne l'appaltatrice di quanto eventualmente chiamata a pagare all'attrice a titolo di danni oltre i due terzi della somma di cui sopra.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorreva il direttore dei lavori e la Suprema Corte rigettava il ricorso. 

In particolare, è stato affermato che la responsabilità solidale del progettista implica che questi è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2055 c.c. all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte. In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 14650/2012).

Peraltro, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista - direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso.

L'affermazione del giudice di appello in ordine alla ritenuta sussistenza di una responsabilità solidale per i vizi dell'opera tra appaltatrice e direttore dei lavori è in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ormai consolidatosi da parecchi anni secondo cui, qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno.

Ripudiata, infatti, la tradizionale teoria della "eadem causa obligandi" la interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c. fonda dunque la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.