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Urbanistica - Operatività dei limiti di distanza tra i fabbricati

Il Consiglio di Stato con sentenza del 8 maggio 2017, n. 2086 ha ribadito che le disposizioni sui limiti di distanza tra i fabbricati, di cui all’art. dall’art. 9 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, si impongono inderogabilmente, al punto da sostituire per inserzione automatica eventuali disposizioni contrastanti. Le stesse sono tassative e operano al momento del rilascio del titolo edilizio con riferimento alla situazione concreta, a prescindere dalla distanza delle abitazioni già esistenti, dalla loro eventuale abusività o da altre disposizioni in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici.

Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato si sofferma sull’interpretazione di quanto previsto dallart. 9 del DM 2 aprile 1968, n. 1444

La decisione in esame osserva che la predetta disposizione, recante “limiti di distanza tra i fabbricati”, prevede, tra l’altro, che le distanze minime tra i fabbricati: “nelle altre zone, con riferimento a nuovi edifici… in tutti i casi … di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”. Tali disposizioni si impongono inderogabilmente, al punto da sostituire per inserzione automatica eventuali disposizioni contrastanti (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2848; Cons. Stato 16 aprile 2015, n. 1951). Le stesse sono tassative e operano al momento del rilascio del titolo edilizio con riferimento alla situazione concreta, a prescindere dalla distanza delle abitazioni già esistenti, dalla loro eventuale abusività o da altre disposizioni in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici (20 marzo 2006, n. 7653).

La finalità di tale disciplina è quella di prescrivere precise distanze tra fabbricati al fine di garantire sia l’interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell’edilizia, sia l’interesse pubblico alla salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane e lesive della salute degli abitanti degli immobili. Afferma, quindi, il Consiglio di Stato che le distanze previste dall’art. 9 sono dunque coerenti con il perseguimento dell’interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile.