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Appalto - L’art. 1669 c.c. si applica anche alle ristrutturazioni edilizie

La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, ha statuito che l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.

Nel caso di specie, i ricorrenti, partecipanti tutti al condominio di via P., convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro la società venditrice FS s.r.l. e la società PF e C s.n.c., che, su incarico di quest'ultima, aveva eseguito sull'edificio interventi di ristrutturazione edilizia; domandavano la condanna delle società convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni consistenti in un esteso quadro fessurativo esterno ed interno delle pareti del fabbricato ed altri gravi difetti di costruzione. Nel resistere in giudizio entrambe le convenute chiamavano in causa la società che aveva eseguito gli intonaci, la E s.r.l., per esserne tenute indenni. Nella contumacia della società chiamata in causa, il Tribunale, ritenuta la ricorrenza di gravi difetti dell' opera, accoglieva la domanda e condannava le società convenute al pagamento della somma di € 71.503,50, a titolo di responsabilità per danni ex art. 1669 c.c.

Tale decisione, impugnata dalla PF e C s.n.c.,  veniva ribaltata dalla Corte d'appello di Ancona, che rigettava la domanda. La Corte territoriale osservava che ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c. la costruzione di un edificio o di altra cosa immobile destinata a lunga durata costituisce presupposto e limite della responsabilità dell'appaltatore; poiché nella specie erano stati eseguiti solo interventi di ristrutturazione edilizia (con cambiamento di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione), comprendenti la realizzazione di nuovi balconi ai primi due piani, di una scala in cemento armato e di nuovi solai ai sottotetti, non si trattava della nuova costruzione di un'immobile, ma di una mera ristrutturazione. Di qui l'inapplicabilità della norma anzi detta.

 

In seguito a ricorso per cassazione, laa terza sezione civile della Corte, ravvisando un contrasto di giurisprudenza sulla riconducibilità all'art. 1669 c.c. anche delle opere edilizie eseguite su di un fabbricato preesistente, rimetteva la causa al primo Presidente, che l'assegnava alle Sezioni unite. Le Sezioni Unite, con la suddetta pronuncia, aderiscono all'orientamento meno restrittivo, ritenendolo sostenibile sulla base di ragioni d'interpretazione storico-evolutiva, letterale e teleologica. Il vincolo letterale su cui l'interpretazione restrittiva dell'art. 1669 c.c. pretende di fondarsi perde la propria base logico-giuridica. Infatti, afferma la Corte, riferire l'opera alla "costruzione" e questa a un nuovo fabbricato, inteso quale presupposto e limite della responsabilità aggravata dell'appaltatore, non sembra possibile proprio dal punto di vista letterale.

 

Ad analoga conclusione le Sezioni Unite pervengono analizzando l’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 1669 c.c. che fa leva sulla compromissione del godimento dell'immobile secondo la sua propria destinazione. La circostanza che le singole fattispecie siano derivate o non dall'edificazione primaria di un fabbricato non muta i termini logico-giuridici dell'operazione ermeneutica compiuta in ormai quasi mezzo secolo di giurisprudenza, perché non preordinata al (né dipendente dal) rispetto dell'una o dell'altra opzione esegetica in esame. Spostando l'attenzione sulle componenti non strutturali del risultato costruttivo e sull'incidenza che queste possono avere sul complessivo godimento del bene, la giurisprudenza ha mostrato di porsi dall'angolo visuale degli elementi secondari ed accessori. Questo non implica di necessità propria che si tratti della prima realizzazione dell'immobile, essendo ben possibile che l'opus oggetto dell'appalto consista e si esaurisca in questi stessi e soli elementi. Ferma tale angolazione, a fortiori deve ritenersi che ove l'opera appaltata consista in un intervento di più ampio 11 respiro edilizio (come, appunto, una ristrutturazione), quantunque non in una nuova costruzione, l'art. 1669 c.c. sia ugualmente applicabile.