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Codice della strada - Autonoma sanzione per l’obbligo di comunicare i dati del conducente del veicolo

La Suprema Corte con sentenza n. 24233 del 29 novembre 2016 ha statuito che l'obbligo della comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo, nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente), che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. La Suprema Corte ha altresì precisato che, essendo l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall'eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall'eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del Codice della Strada presupposta.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione al verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale per violazione degli artt. 126-bis e 180, comma 8, C.d.s, deducendo l'illegittimità della sanzione amministrativa elevata a suo carico. Il Tribunale, pronunciandosi su appello proposto dal Comune, confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio. Secondo il Tribunale, Il tempestivo pagamento della sanzione a cura del proprietario destinatario della contestazione lasciava desumere che fosse lo stesso proprietario alla guida del veicolo, senza che all'esito potesse essere erogata ulteriore sanzione per l'omessa comunicazione dei dati inerenti al conducente del mezzo; in questo caso pretendere tale ulteriore adempimento sarebbe stato un'inutile ed ingiusta superfetazione.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha osservato che l'art. 126-bis C.d.s. sanziona il comportamento del proprietario del veicolo che, senza giustificato motivo, non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all'organo di polizia procedente dell'identità del conducente dell'autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicché l'infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di violazioni al Codice della Strada, con l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dall'art. 180, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto Codice, bensì l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Per questo motivo, l'obbligo della comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo) nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Con l'ulteriore precisazione che essendo, l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall'eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall'eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del Codice della Strada presupposta. Sulla base di tali assunti la Corte accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale in persona di altro Magistrato.