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Assegni bancari - Illegittimo il protesto se il nominativo del traente è diverso da quello del titolare del conto

Con sentenza del 14 settembre 2016, n. 18083 la Suprema Corte ha statuito, in tema di protesto illegittimo di assegni, che nell'ipotesi in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare dei conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria proposta dall’attore nei confronti della Banca, rilevando che: ì) quest'ultimo aveva fondato la propria domanda sulla pretesa illegittimità del protesto, senza mai specificare nell'atto introduttivo della lite e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. quale condotta avesse inteso attribuire alla banca trattaria o al notaio che aveva levato il protesto;ìì) neppure il giudice di primo grado aveva ritenuto l'illegittimità del protesto che era stato levato indicando come autore della firma di traenza il medesimo attore, soggetto diverso dal titolare del rapporto di conto corrente, cui accedeva la convenzione relativa all'emissione degli assegni, cogliendo la responsabilità della banca nelle insufficienti informazioni fornite al notaio, il quale avrebbe potuto svolgere le ricerche occorrenti all'individuazione della persona che risultava aver sottoscritto l'assegno; ììì) l'istituto aveva diligentemente segnalato al notaio la duplice circostanza che l'assegno risultava rubato e che la firma di traenza apposta su di esso non era conforme a quella depositata; ìv) il pubblico ufficiale aveva doverosamente levato il protesto a nome dell'apparente sottoscrittore; v) l’attore neppure aveva dimostrato l'esistenza del "danno commerciale" - l'unico pregiudizio del quale aveva invocato il ristoro subito.

 

La Corte di Cassazione ha, con la pronuncia in commento, rigettato il ricorso richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare dei conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno non essendovi neppure interesse a conoscere il nome dei titolare del conto su cui l'assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente