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Assegno di mantenimento del figlio - la riduzione è possibile se il genitore forma una nuova famiglia

Con sentenza 12 luglio 2016, n. 14175 la Suprema Corte ha statuito che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva respinto la domanda del genitore di riduzione del contributo al mantenimento della figlia nata da precedente matrimonio sulla base delle sopravvenute circostanze relative al nuovo matrimonio e alla nascita di due figli gemelli, circostanze che, incidendo fortemente sulle sue disponibilità economiche, rendevano, secondo la prospettazione attorea, insufficiente il suo stipendio a fronteggiare il contributo mensile di € 500,00. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame, riducendo a € 400,00 il contributo mensile.

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di secondo grado, ha richiamato l’insegnamento giurisprudenziale in base al quale se è vero che la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale, senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria. Pertanto, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto. Ciò è quanto aveva fatto il Giudice di secondo grado che, con valutazione di merito, non sindacabile dalla Suprema Corte, aveva verificato una serie di circostanze sopravvenute e in base ad una motivata comparazione aveva rideterminato l’obbligo contributivo originario riducendolo del 20%.