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Locazioni - Il locatore del bene pignorato perde la legittimazione a riscuotere i canoni

Con sentenza del 27 giugno 2016, n. 13216 la Suprema Corte ha statuito che, dopo il pignoramento, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale a richiedere al locatario il pagamento dei canoni, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso come organo ausiliario del giudice dell'esecuzione.

 

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto sussistente il diritto della locatrice del bene pignorato al pagamento dei canoni. I Giudici supremi hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, dopo il pignoramento, il locatore-proprietario e debitore perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al locatario il pagamento dei canoni sia per ogni altra azione, perché ex art. 559 c.p.c., pur permanendo l'identità del soggetto, muta il titolo del possesso da parte sua, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso come organo ausiliario del giudice dell'esecuzione. E ciò per la semplice ragione che il bene è a lui sottratto per tutelare le ragioni creditorie del terzo, il quale con il pignoramento mostra tutto l'interesse di vedere soddisfatto il suo credito e non vedersi sottratte le somme ricavate.