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Assegni - È illegittimo l’assegno postdatato, consegnato a fine di garanzia

Con sentenza 24 maggio 2016, n. 10710 la Suprema Corte ha ribadito che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, consegnato a garanzia di un debito, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21/12/1933 n. 1736.

La Suprema Corte, in riforma della sentenza di appello, che aveva ritenuto che la postdatazione di un assegno non rende nullo il titolo in sé, ha osservato che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui spesso si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21/12/1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. Secondo la Corte, quindi, non viola il principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.