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Spese giudiziali - La compensazione delle spese di lite va adeguatamente motivata

La Corte di Cassazione con sentenza del 20 maggio 2016, n. 10570 ha ribadito che il potere di compensare le spese di lite, cui può ricorrere il giudice per giusti motivi,  comporta anche che detto potere debba essere adeguatamente motivato.

La sentenza gravata da ricorso per cassazione, in accoglimento dell’appello, aveva condannato il Comune alle spese di primo grado ma compensato quelle di appello, sul presupposto che il gravame si sostanziava di fatto in una istanza di revisione del contenuto formale della decisione di primo grado.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha osservato che, in materia di spese processuali, l'orientamento secondo cui il sindacato del giudice di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella legge 28 dicembre 2005 n. 263, il cui articolo 2 ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.