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Esecuzione immobiliare - nella vendita senza incanto l'offerta va formulata personalmente o a mezzo di un avvocato

Con la Sent. 5 maggio 2016 n. 8951 la Suprema Corte ha precisato che nella vendita senza incanto ai sensi dell'art 571 c.p.c. l'offerta deve essere effettuata personalmente oppure a mezzo di un avvocato anche nell'eventuale gara successiva all'apertura delle buste.

In effetti, l'art. 571 c.p.c., laddove prevede che l'offerta per l'acquisto deve essere proposta "personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'ultimo comma dell'art. 579 c.p.c." prevede due categorie di soggetti che possono proporre l'offerta nella vendita senza incanto, con la precisazione che il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con quello di "avvocato". Nella vendita con incanto, inoltre, il legislatore, pur individuando tre categorie di soggetti legittimati a partecipare all'incanto, ha reputato come eccezionale la partecipazione di un mandatario munito di procura speciale, consentendo ai sensi del richiamato art. 579 c.p.c. al solo avvocato di fare offerte per persona da nominare.

Nel caso di specie, il giudice di legittimità, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da una s.r.l., debitrice esecutata, avverso gli atti compiuti dal notaio delegato per la vendita senza incanto. In particolare, il professionista aveva ritenuto di non ammettere l'offerta di una s.r.l. e, parimenti, di non ammettere all'eventuale gara il mandatario di una s.p.a. osservando: quanto alla posizione della s.r.l., che l'offerta stessa non era stata sottoscritta dalla parte personalmente, ossia dal legale rappresentante della società, bensì da un mero mandatario munito di procura speciale; e quanto alla posizione della s.p.a. che, pur essendo l'offerta debitamente sottoscritta dal presidente del c.d.a., in sede di vendita si era presentato un procuratore speciale, che non era avvocato.

La Corte ha ritenuto totalmente infondata la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo cui il termine "procuratore legale" cui fa riferimento la norma in esame debba identificarsi in un soggetto munito di procura, assimilandosi in tal modo l'espressione "procuratore legale" a quella di procuratore "non falsus". Infatti, l'espressione contenuta nell'art. 571 c.p.c. ".. a mezzo di procuratore legale..", deve intendersi sostituita da quella ".. a mezzo di avvocato..", e ciò, conclude la Cassazione, in quanto a norma dell'art. 3, Legge n. 27/1997, il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".