• Di Biase - Ronchetti
  • Di Biase - Ronchetti
  • Di Biase - Ronchetti

News

Decreto Mutui - inadempienza dopo 18 rate non pagate

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che dà attuazione alla Dir. n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del D.Lgs n. 385/1993, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del D. Lgs n. 141/2010. Tra le novità, previste a protezione dei consumatori, spicca l'innalzamento a 18 mesi di rate mensili non pagate per essere considarati inadempienti. Le altre novità sono:

1) l'Ambito di applicazione viene circoscritto a 2 ipotesi:

- mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;

- mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

2) viene previsto l'obbligo di fornire al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

3) vengono fissati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori

4) viene previsto che la Banca d'Italia, nelle disposizioni attuative, dovrà avere particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore.

5) Nella stipula del contratto le parti potranno convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo.

6) Qualora il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore avrà diritto all'eccedenza.

7) La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell'immobile in caso di inadempimento prevede l'applicabilità solo per i futuri contratti. Prevista l'assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.