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Assemblea di condominio in sicurezza: la scelta e l’organizzazione del luogo della riunione

Secondo l'art. 1, comma 10, d.l. 16 maggio 2020, n.33 le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, previsione che - pur non menzionando espressamente le assemblee di condominio – si riferisce anche a queste. Questa conclusione è stata confermata dall'articolo 5 dell'ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 17 maggio 2020, secondo cui sono consentite le riunioni private che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono indicate nelle assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste.

Un’ulteriore (implicita) conferma di quanto sopra è arrivata in data 18 maggio 2020 dalla segreteria del Presidente della Regione Emilia-Romagna secondo cui le assemblee condominiali possono tenersi, avendo cura di organizzarle in locali idonei in relazione al numero dei partecipanti.

Ogni dubbio è svanito quando il Governo ha aggiornato le faq per la fase 2, precisando che le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

In ogni caso, elemento chiave per la legittimità della scelta della sede dell’assemblea è la raggiungibilità del luogo da parte di tutti i condomini.