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Preliminare del preliminare: chiarimenti dalla Cassazione

Con ordinanza del 20 marzo 2019, n. 7868 la Suprema Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui  deve ritenersi valido e, dunque, produttivo di effetti giuridici l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, purché emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.

La Suprema Corte, con tale pronuncia, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, recentemente intervenuta a ricomporre un contrasto, da tempo presente, in ordine all'ammissibilità del cd. contratto preliminare di preliminare. Invero, ad un primo orientamento più restrittivo, che diffidava della configurabilità di un momento contrattuale anteriore al preliminare, se ne contrapponeva un secondo, più possibilista, che ammetteva le ipotesi di c.d. "preliminare aperto", ritenendo possibile una tripartizione delle fasi che conducono alla stipula del definitivo.

Il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, è che, in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori, ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Egli deve ritenere produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare (Cass. Sez. Unite 6 marzo 2015, n. 4628).