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Edilizia - Si ha una nuova costruzione se aumenta la volumetria

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4255 del 17 febbraio 2017 ha ribadito il principio (già affermato da Cass. SU n. 21578/2011) secondo cui nell'ambito delle opere edilizie, si verte in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria.

Nel caso di specie, in accoglimento delle domande proposte dall'attore, il Tribunale di primo grado condannava i convenuti all'arretramento — fino alla distanza legale — di due abbaini edificati dai medesimi nel loro immobile e di un'antenna televisiva ivi installata, nonché al risarcimento del danno; accertava inoltre il confine tra i fondi delle parti. Il Giudice di secondo grado confermava la pronuncia di primo grado.

La Suprema Corte, a sua volta, rigettava il ricorso osservando che la decisione del Giudice territoriale era conforme al principio di diritto secondo cui, nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva constatato che gli abbaini avevano determinato un aumento di volumetria del fabbricato di parte convenuta e, conseguentemente, aveva esattamente concluso che essi costituivano nuova costruzione. Inoltre, gli abbaini non erano stati edificati sopra la verticale del muro dell'edificio di parte convenuta costruito in aderenza col fabbricato attoreo; non risultava pertanto applicabile il principio di diritto che consente la costruzione sul confine.