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Condominio - Il solaio tra i piani è oggetto di comunione

Con sentenza del 14 febbraio n. 3893 la Suprema Corte ha affermato che il solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio è oggetto di comunione fra i rispettivi proprietari per la parte strutturale che, incorporata ai muri perimetrali, assolve alla duplice funzione di sostegno del piano superiore e di copertura di quello inferiore, mentre gli spazi pieni o vuoti che accedono al soffitto od al pavimento rimangono esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario.

Nel caso di specie, con ricorso per denuncia di nuova opera, il ricorrrente deduceva che il resistente, nel corso della ristrutturazione dei locali, posti al piano superiore rispetto a quello in cui si trovava una stanza di sua proprietà, nel sostituire il vecchio solaio con travi di legno a vista che divideva le due proprietà con un nuovo solaio in latero-cemento, aveva abbassato il livello del soffitto della stanza di sua proprietà rendendola inabitabile.

 

Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda del ricorrente. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha richiamato la precedente giurisprudenza secondo cui il solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio è oggetto di comunione fra i rispettivi proprietari per la parte strutturale che, incorporata ai muri perimetrali, assolve alla duplice funzione di sostegno del piano superiore e di copertura di quello inferiore, mentre gli spazi pieni o vuoti che accedano al soffitto od al pavimento, e non siano essenziali all'indicata struttura, rimangono esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale. Deve, dunque, escludersi che la comunione si estenda, oltre che alle travi, allo spazio esistente tra le stesse, integrante volumetria di esclusiva utilizzazione da parte del proprietario del piano sottostante. Dal solaio che divide due unità abitative, l'una all'altra sovrapposta, formando una struttura comune che i proprietari delle due unità possono modificare solo alla condizione che non venga alterata la destinazione della cosa e che non sia impedito all'altro di farne parimenti uso secondo il suo diritto, deve essere distinta la copertura (o pavimento) del solaio, che appartiene esclusivamente al proprietario dell'abitazione sovrastante e che può essere, quindi, da questo liberamente rimossa o sostituita secondo la sua utilità e convenienza.