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Separazione - affidamento condiviso anche in presenza di conflittualità tra coniugi

Con sentenza del 3 gennaio 2017, n. 27 la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, tranne le ipotesi in cui tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale che, giudicando nella causa di separazione tra due coniugi, aveva affidato i due figli minori in via esclusiva al padre, escludendo l’attribuzione alla madre di un contributo per il mantenimento proprio e dei figli e l’assegnazione della casa coniugale.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.

In tale ultimo caso, la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non solo al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore.

 

Nella specie, la Corte d'Appello aveva preso atto della conflittualità tra i coniugi ed aveva scelto uno dei due genitori quale affidatario esclusivo dei figli, senza tuttavia una specifica motivazione in ordine al pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai figli da un affidamento condiviso, essendo stato del tutto generico e quindi apparente l’argomento della necessità di assicurare rapidità delle decisioni riguardanti i figli.

 

Inoltre, afferma la Corte, la scelta di escludere la ricorrente dall’affidamento dei figli non è derivata da una specifica valutazione di incapacità genitoriale della stessa e, per altro verso neppure la scelta di affidare i figli al padre è derivata da un accertamento della sua idoneità genitoriale.