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Fallimento - Il termine per la proposizione dell'opposizione decorre dalla comunicazione ex art. 97 l.fall.

Con sentenza 1 dicembre 2016, n. 24551 la Suprema Corte ha ribadito che l’impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dall'art. 97 L.F. ed a tal fine  la data apposta sull’avviso di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 97 L.F. è l’unico elemento idoneo a dimostrare in modo inequivocabile il momento a decorrere dal quale vanno conteggiati i termini per la proposizione del ricorso.

Nel caso di specie, il Tribunale di 1° grado aveva respinto l’opposizione avverso lo stato passivo di un fallimento, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall’opponente nel ricorso da cui scaturiva la tardività dell’opposizione. L'opponente proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, sostenendo, in primo luogo, che il tribunale avesse erroneamente considerato quale dies a quo per la proposizione dell’opposizione di cui all'art. 98 L.F. la data indicata nel ricorso e non già quella risultante dalla documentazione allegata; inoltre, il decreto reso dal Tribunale di prime cure sarebbe stato viziato nella parte in cui aveva attribuito al ricorrente l’onere di provare la tempestività del ricorso, trattandosi invece di un onere gravante sul curatore e comunque oggetto di rilievo ufficioso.

La Corte di Cassazione, con la suddetta pronuncia, ha accolto il ricorso affermando che la tempestività dell’opposizione allo stato passivo è questione rilevabile anche di ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte e dall’eventuale contumacia della curatela. Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha precisato che il tribunale è incorso in errore in quanto ha basato il proprio convincimento solo sulle affermazioni dell’opponente, ma ha omesso di verificare la data apposta sull’avviso di ricevimento allegato al fascicolo; tale controllo, avrebbe dimostrato la tempestività del ricorso.

Con detta sentenza viene richiamato altresì il principio secondo il quale il termine decorre dal giorno della ricezione della comunicazione con cui il curatore informa il creditore dell'avvenuto deposito. L'onere di dimostrare il ricevimento della missiva, mediante la produzione del relativo avviso, grava sul curatore, avendo comunque il tribunale, sia il potere sia il dovere di acquisire d’ufficio il fascicolo fallimentare, allo scopo di accertare se esso sia allegato agli atti del suddetto fascicolo.

Per tale motivo, la Corte ha rinviato al Tribunale di primo grado affinché, in diversa composizione, provvedesse ad un nuovo giudizio tenendo conto del principio affermato.