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Caparra - E' valida se costituita da un assegno bancario

Con sentenza del 5 dicembre 2016, n. 24747 la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata dall'assegno, e quindi salvo buon fine.

Nel caso di specie, il promissario acquirente conveniva in giudizio davanti al Tribunale il promittente venditore per ivi sentirlo condannare, in via principale, al pagamento del doppio della caparra ex art. 1385 c.c., previo accertamento del legittimo esercizio di recesso dal contratto preliminare avente ad oggetto la promessa di vendita di un immobile di civile abitazione, disatteso dal promittente alienante; in via subordinata, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno in accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento. Si costituiva il promittente alienante, contestando integralmente le argomentazioni le deduzioni le richieste e le conclusioni avversarie. Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento del doppio della caparra, nonché delle spese del giudizio. La Corte di appello riformava la sentenza impugnata e dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente. Il giudice di secondo grado riteneva che, avendo le parti contrattualmente subordinato l'accordo alla prestazione della caparra, si doveva ritenere che la prestazione fosse essenziale e, pertanto, il mancato adempimento era causa legittima di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente.

 

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal promissario acquirente, ha richiamato la precedente giurisprudenza secondo cui la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, anche se l'effetto proprio della caparra si perfeziona al momento della riscossione della somma recata dall'assegno, e quindi salvo buon fine. Con l'ulteriore specificazione che, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.