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Edilizia - E’ attività di edilizia libera la modifica delle tramezzature interne di un appartamento

Con sentenza del 14 ottobre 2016, n. 4267 il Consiglio di Stato ha statuito che la modificazione delle tramezzature interne di un appartamento, lo spostamento del servizio igienico e l’eliminazione di un precedente ambiente (avvenuto evidentemente anch’esso mediante demolizione di una preesistente tramezzatura) costituiscono opere interne all’unità abitativa e, come tali, qualificabili come manutenzione straordinaria, che non richiedono alcun titolo abilitativo rientrando nell’attività edilizia libera.

La decisione in questione osserva che l'art. 3 DPR n. 380/2001 qualifica, alla lettera b), gli interventi di manutenzione straordinaria come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologiche, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche della destinazione d’uso. Il successivo art. 6 riconduce nella attività edilizia libera gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.

Nel caso in esame, le opere interne sopra descritte, non interessando parti strutturali dell’edificio, ma unicamente una diversa distribuzione degli ambienti interni dell’unità abitativa mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature (in tale ambito rientra anche lo spostamento del servizio igienico) possono certamente ricondursi alla categoria della “manutenzione straordinaria” e non anche della ristrutturazione edilizia.