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Famiglia di fatto - Viene meno l’assegno divorzile

Con sentenza del 29 settembre 2016, n. 19345 la Suprema Corte ha ribadito che l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge.

Nel caso di spece, il Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l’affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso il padre e con regolamentazione delle visite della madre ed aveva rigettato, tra l’altro, la domanda di assegno divorzile della ex moglie.

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, in quanto la ex moglie aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio con un altro uomo e non aveva dato prova dell’allegata cessazione della relazione.

La Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, ha rigettato il ricorso. In effetti, la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.