• Di Biase - Ronchetti
  • Di Biase - Ronchetti
  • Di Biase - Ronchetti

News

Appalto - Gli obblighi del direttore dei lavori

Con sentenza 19 settembre 2016, n. 18285 la Suprema Corte ha chiarito quali sono gli obblighi del direttore dei lavori nell'ambito di un contratto d'appalto statuendo che chi è stato incaricato a direttore dei lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 c.c.

Nel caso affrontato dalla corte, in primo grado il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannava una cooperativa edilizia al pagamento in favore degli attori della somma di 47.000,00, a titolo di risarcimento dei conseguenti a difetti di costruzione dell’immobile. Il Tribunale condannava, altresì, l’impresa costruttrice a tenere indenne la cooperativa, mentre rigettava le domande proposte dalla cooperativa e dall’impresa costruttrice nei confronti del direttore dei lavori.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di prima grado, accertava la responsabilità del direttore dei lavori e lo condannava, in solido con l’impresa costruttrice, a tenere indenne la cooperativa di tutto quanto avesse corrisposto agli attori a titolo di risarcimento.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha osservato che, negli appalti di opere edilizie, la figura del direttore dei lavori per conto dell'appaltatore è diversa da quella del direttore dei lavori per conto del committente: mentre il primo, quale collaboratore professionale dell'imprenditore, ha il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico all'esecuzione dell'opera, organizzando e vigilando che essa si svolga in modo non pericoloso per gli addetti ai lavori ed i terzi, il secondo ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 c.c. e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto responsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa.

Gli ermellini hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò solo corresponsabile con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l'oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.