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Fallimento - Ammissione al passivo da parte di Studio associato

Con sentenza del 24 agosto 2016, n. 17287 la Suprema Corte è tornata a trattare la questione relativa al riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2. c.c. nell'ipotesi di domanda presentata da una Studio associato di professionisti.

Gli ermellini, con la suddetta pronuncia, hanno ribadito che in tema di fallimento, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui il credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione. Il suddetto principio risulta ormai consolidato in Giurisprudenza e trova conferme in altre recentissime sentenze della Suprema Corte, tra cui la sentenza n. 6285/2016.

Nel caso di specie veniva ravvisato il carattere normalmente personale dell'attività sindacale, anche laddove detta attività professionale venga svolta in una società e/o associazione.